
Nella seduta n. 45 del 22/07/08, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 903 “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato“. Prende il nome dal Ministro della Giustizia che lo ha scritto, e si tratta di una legge ordinaria d’iniziativa del Governo. Di cosa si tratta lo leggiamo all’art. 1:
Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
Gli artt. 90 e 96 della Costituzione sono l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione e i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (per i quali sono sottoposti alla giustizia ordinaria). Come scritto nell’art. 3, il giudice può in ogni caso acquisire le prove dette “non rinviabili”, la sospensione non è reiterabile né convertibile (art. 4), l’imputato vi può rinunciare (art. 2), e si applica ai processi in ogni loro fase, stato e grado di giudizio (art. 7).
Secondo gli esponenti della sinistra (che in Parlamento sono IdV e PD), ma soprattutto i loro elettori, tale legge contrasterebbe con un altro articolo della Costituzione (art. 3). In realtà, come ha fatto notare lo stesso Presidente della Repubblica, la palese incostituzionalità che presentava l’analogo disegno presentato dal senatore Schifani nel precedente Governo Berlusconi, è stata qui corretta. Per altro, non si pone nessuna differenza nel trattamento giudiziario tra un semplice cittadino ed i suddetti politici: il processo viene soltanto sospeso, e non si tratta in alcun modo di “improcedibilità”, essendo l’imputato giudicabile in ogni momento al termine della sua carica (quindi i concetti di “impunità” o “immunità” sono esclusi). Al termine del mandato, si torna tutti in un’aula di tribunale, non viene riservato alcun trattamento speciale né in termini di condanna né in termini di prescrizione, sospesa come il processo, né in termini di sede civile, giacché le parti civili possono trasferire l’azione in sede civile e vedersi ugualmente riconosciuto il risarcimento anche nel periodo di sospensione del processo penale. Il processo viene soltanto spostato, da tot data a tot data. Punto. A tal proposito, così si esprime la Corte Costituzionale:
Il principio di eguaglianza richiamato dal Tribunale di Milano ha, quindi, il significato di vietare leggi ad personam allorquando le persone prese in considerazione siano effettivamente “eguali”, ma non quello di impedire le opportune diversificazioni. In tale ottica la parte privata osserva che vi sono numerose norme, sia di diritto penale sostanziale sia di diritto processuale penale, nelle quali rileva la condizione soggettiva del destinatario; tra queste ultime vengono ricordate, oltre all’art. 205 cod.proc.pen., l’art. 200 cod.proc.pen. sul segreto professionale e le norme sull’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone. [...] è proprio la suddetta diversità che spiega perché, mentre per le immunità è necessariamente richiesto un collegamento con la funzione esercitata al momento della commissione del fatto, ciò invece non è necessario per la sospensione.
Su questa linea si è mosso anche Alberto Capotosti, che è stato vicepresidente del Csm e presidente della Consulta ed è titolare della cattedra di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, il quale ha definito l’appello di 100 costituzionalisti contro il Lodo Alfano «un’operazione suscettibile di strumentalizzazioni, fornendo una chiave di lettura del contenuto della sentenza della Consulta che invece è molto chiaro: bisogna stare al testo della decisione, come ha fatto correttamente il capo dello Stato». D’altronde, si registra anche l’intervento di 36 costituzionalisti, tra i quali l’ex presidente Annibale Marini, i quali si sono espressi in favore del Lodo Alfano (dal punto di vista tecnico). La domanda dunque sorge spontanea: come si fa a definire incostituzionale una norma (PD e suoi elettori) sulla quale gli esperti si dividono? La Corte, che dovrà analizzare tale legge, darà il parere definitivo, che sembra comunque sarà positivo. Si diceva prima che alcuni rilievi mossi dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 24/2004, sono stati qui accolti:
- i diritti derivanti ex art. 24 della Costituzione
- i diritti del giudice penale ex art. 111 della Costituzione
- l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale, che non ha incarichi politici
- la non reiterabilità della tutela
Rimane aperto il fatto che, come ricorda Mancino (vice-presidente del CSM ma presidente di fatto), questo tipo di norma andrebbe introdotto per via costituzionale onde esserne rafforzato: ma tale via non è esclusiva, avendo la stessa Corte nella sentenza sopra citata dichiarato che «Nel sistema costituzionale non è affatto necessario che tutto ciò che riguarda tali cariche sia regolato con legge costituzionale» e che «la valutazione politica circa l’opportunità che il Presidente del Consiglio ed i Ministri vengano sottoposti a processo penale per i c.d. reati ministeriali non confliggono con la sospensione dei processi per i reati comuni». È infatti su questa base che si muove il diritto costituzionale di Paesi come Grecia, Portogallo, Israele, Francia (tra gli altri), che prevedono un’analoga forma di tutela, ma riservata però al Presidente della Repubblica, essendo tali Stati di tipo presidenzialista. Ma è anche vero che in tali Paesi vige ancora attualmente la tradizionale “autorizzazione a procedere“, che se da un lato non costituisce forma di tutela extrafunzionale per i componenti del Governo, dall’altro ne garantisce una certa copertura nel sereno svolgimento dei loro incarichi (come in Danimarca, Germania, Grecia, Islanda, Olanda, Spagna, tra gli altri).
È bene infine ricordare che in questa linea si muoveva anche l’ordinamento italiano, che prevedeva un’analogo istituto eliminato con la legge costituzionale n. 1/1993 a seguito delle ben note vicende di Tangentopoli, che sull’onda delle inchieste giudiziarie (sulla bontà di molte ancora oggi si può discutere) hanno finito per mettere in crisi il sistema stesso della politica, alla mercé della magistratura, come dimostrato da quell’avviso di garanzia del Tribunale di Napoli, emesso nel 1994 in diretta mondiale causando la caduta dell’allora Governo Berlusconi, la cui accusa si è rivelata totalmente infondata (l’assoluzione completa risale al 2005). Come ricorda Tommaso Giupponi, Professore associato di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, «Una soluzione che sembra ancora essere equilibrata, e forse utile anche per il nostro ordinamento». Sicuramente, la specificità della situazione sociale italiana impone una certa cautela, ma questo non significa che la politica debba essere lasciata alla mercé della magistratura, che può intentare procedimenti falsi, inventati, spettacolarizzati (come sembra, allo stato attuale, per l’ormai ex presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, Ottaviano Del Turco), destabilizzando in tal modo l’operato del Governo del Paese: un’anomalia che è stata registrata perfino da osservatori internazionali come il Financial Times! Anche perché, il solito Tribunale di Napoli, che invece di arrestare Bassolino per come ha ridotto la Campania, ha pensato bene di mettere sotto intercettazione Agostino Saccà nel tentativo di incastrare Silvio Berlusconi (intercettazioni che hanno prodotto un volume di 280 pagine e che un uomo come Piero Sansonetti, non di certo un esponente del PdL, ha definito illegali): quando i giornali hanno poi pubblicato che tra tali intercettazioni vi sarebbe stata una conversazione nella quale il Cavaliere raccontava la fellatio ai suoi vantaggi di una ministra (riconosciuta in Mara Carfagna), conversazione assolutamente e totalmente inventata, ci si rende conto di quale sia il pericolo evocato da più parti e minimizzato da chi, come Di Pietro, ama vedere il sangue agli occhi dei magistrati che “perseguitano” i propri avversari politici.
Qui ovviamente si pone la questione politica: che il Lodo Alfano sia stato dettato per includere Silvio Berlusconi, come la famosa “blocca-processi” era scritta per non escluderlo, è evidente. Così come è evidente che «che gli attuali conflitti tra politica e giustizia meritino pacatezza e raziocinio, e non prese di posizione oltranziste assunte da intellettuali che si ritengono a priori, sempre e comunque, dalla parte del “bene”, della moralità, della Costituzione “minacciata”» e che non giovi al sistema Italia ricondurre tutto a referendum pro o contro Berlusconi (dall’appello dei 36 giuristi). D’altronde, chi ha votato centrodestra sapeva bene che una tale norma sarebbe diventata legge (se non lo sapeva invece di mettere crocette alle urne faceva bene a rimanere a casa), ma lo sapevano anche gli elettori del centrosinistra, i quali però invece di fare battaglie su alternative di programma, fanno battaglie anti-/contro qualcuno. Ed è per questo che rimarranno all’opposizione ancora per molto tempo…
EDIT 27/07/08: Giuseppe Di Federico, professore emerito di sistemi giudiziari all’Università di Bologna, intervistato da Il GIornale, ci racconta come ancora una volta, quando si tratta di “salvare” un esponente della sinistra, è la magistratura stessa a correre ai ripari. Insomma, il solito doppiopesismo sinistrorso, del tipo “noi siamo i buoni e facciamo quello che ci pare, voi siete i cattivi e vi dobbiamo eliminare con ogni mezzo”: anche quello della magistratura politicizzata, che a volte sembra proprio agire a comando… Da una segnalazione di Camelot.