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Il Lodo Alfano è incostituzionale

ottobre 7th, 2009
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I 15 giudici della Corte Costituzionale, chiamati dai PM del pool di Milano a decidere sulla costituzionalità del Lodo Alfano, hanno a maggioranza bocciato senza appello detta legge. Infatti, richiamando gli articoli 3 e 138 della Costituzione, la legge è di fatto cancellata dall’ordinamento giudiziario italiano. Tra le altre possibilità vi era anche la bocciatura parziale del Lodo, che a quel punto avrebbe potuto essere corretto tramite una ulteriore legge ordinaria. La Consulta ha invece stabilito che una modifica del genere va praticata a mezzo di legge costituzionale, che significa doppio passaggio tra le due Camere del Parlamento, votazione a maggioranza qualificata e referendum popolare.

La decisione era ampiamente attesa, sebbene il cauto ottimismo della difesa negli ultimi giorni lasciasse uno spiraglio per l’ipotesi della parziale incostituzionalità.

È di tutta evidenza a questo punto che tale legge sia il risultato di un errore tecnico, nonostante fossero stati accolti i rilievi della Consulta sul Lodo Schifani del 2004. È ancora evidente che la tipologia e l’elevatezza della Corte Costituzionale non possono far gridare al complotto eversivo come si trattasse di semplici PM politicizzati, come ha in qualche modo lasciato intendere Umberto Bossi. Allo stato attuale, diventa ancora più stringente e necessario tornare a governare il Paese con ancora più fatti di prima, per dimostrare alle prossime elezioni regionali del 2010 quanto sia benvoluto questo Governo dal popolo indipendentemente dagli strascichi giudiziari del Premier (che c’erano anche prima e di cui il popolo se ne è fregato pur di cacciare quegli incompetenti della sinistra), come è stato fino ad ora.

Quando verrà pubblicata la sentenza della Corte torneremo ad analizzare più compiutamente la decisione, soprattutto per capire come mai l’attuale Presidente della Corte Costituzionale ha cambiato idea rispetto a quanto venne deciso dalla sentenza della Consulta del 2004, di cui egli era relatore, che non ritenne di stabilire che una decisione del genere dovesse essere presa modificando la Costituzione.

Lodo Alfano: appunti di lettura

luglio 24th, 2008
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Nella seduta n. 45 del 22/07/08, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 903Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato“. Prende il nome dal Ministro della Giustizia che lo ha scritto, e si tratta di una legge ordinaria d’iniziativa del Governo. Di cosa si tratta lo leggiamo all’art. 1:

Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

Gli artt. 90 e 96 della Costituzione sono l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione e i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (per i quali sono sottoposti alla giustizia ordinaria). Come scritto nell’art. 3, il giudice può in ogni caso acquisire le prove dette “non rinviabili”, la sospensione non è reiterabile né convertibile (art. 4), l’imputato vi può rinunciare (art. 2), e si applica ai processi in ogni loro fase, stato e grado di giudizio (art. 7).

Secondo gli esponenti della sinistra (che in Parlamento sono IdV e PD), ma soprattutto i loro elettori, tale legge contrasterebbe con un altro articolo della Costituzione (art. 3). In realtà, come ha fatto notare lo stesso Presidente della Repubblica, la palese incostituzionalità che presentava l’analogo disegno presentato dal senatore Schifani nel precedente Governo Berlusconi, è stata qui corretta. Per altro, non si pone nessuna differenza nel trattamento giudiziario tra un semplice cittadino ed i suddetti politici: il processo viene soltanto sospeso, e non si tratta in alcun modo di “improcedibilità”, essendo l’imputato giudicabile in ogni momento al termine della sua carica (quindi i concetti di “impunità” o “immunità” sono esclusi). Al termine del mandato, si torna tutti in un’aula di tribunale, non viene riservato alcun trattamento speciale né in termini di condanna né in termini di prescrizione, sospesa come il processo, né in termini di sede civile, giacché le parti civili possono trasferire l’azione in sede civile e vedersi ugualmente riconosciuto il risarcimento anche nel periodo di sospensione del processo penale. Il processo viene soltanto spostato, da tot data a tot data. Punto. A tal proposito, così si esprime la Corte Costituzionale:

Il principio di eguaglianza richiamato dal Tribunale di Milano ha, quindi, il significato di vietare leggi ad personam allorquando le persone prese in considerazione siano effettivamente “eguali”, ma non quello di impedire le opportune diversificazioni. In tale ottica la parte privata osserva che vi sono numerose norme, sia di diritto penale sostanziale sia di diritto processuale penale, nelle quali rileva la condizione soggettiva del destinatario; tra queste ultime vengono ricordate, oltre all’art. 205 cod.proc.pen., l’art. 200 cod.proc.pen. sul segreto professionale e le norme sull’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone. [...] è proprio la suddetta diversità che spiega perché, mentre per le immunità è necessariamente richiesto un collegamento con la funzione esercitata al momento della commissione del fatto, ciò invece non è necessario per la sospensione.

Su questa linea si è mosso anche Alberto Capotosti, che è stato vicepresidente del Csm e presidente della Consulta ed è titolare della cattedra di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, il quale ha definito l’appello di 100 costituzionalisti contro il Lodo Alfano «un’operazione suscettibile di strumentalizzazioni, fornendo una chiave di lettura del contenuto della sentenza della Consulta che invece è molto chiaro: bisogna stare al testo della decisione, come ha fatto correttamente il capo dello Stato». D’altronde, si registra anche l’intervento di 36 costituzionalisti, tra i quali l’ex presidente Annibale Marini, i quali si sono espressi in favore del Lodo Alfano (dal punto di vista tecnico). La domanda dunque sorge spontanea: come si fa a definire incostituzionale una norma (PD e suoi elettori) sulla quale gli esperti si dividono? La Corte, che dovrà analizzare tale legge, darà il parere definitivo, che sembra comunque sarà positivo. Si diceva prima che alcuni rilievi mossi dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 24/2004, sono stati qui accolti:

  • i diritti derivanti ex art. 24 della Costituzione
  • i diritti del giudice penale ex art. 111 della Costituzione
  • l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale, che non ha incarichi politici
  • la non reiterabilità della tutela

Rimane aperto il fatto che, come ricorda Mancino (vice-presidente del CSM ma presidente di fatto), questo tipo di norma andrebbe introdotto per via costituzionale onde esserne rafforzato: ma tale via non è esclusiva, avendo la stessa Corte nella sentenza sopra citata dichiarato che «Nel sistema costituzionale non è affatto necessario che tutto ciò che riguarda tali cariche sia regolato con legge costituzionale» e che «la valutazione politica circa l’opportunità che il Presidente del Consiglio ed i Ministri vengano sottoposti a processo penale per i c.d. reati ministeriali non confliggono con la sospensione dei processi per i reati comuni». È infatti su questa base che si muove il diritto costituzionale di Paesi come Grecia, Portogallo, Israele, Francia (tra gli altri), che prevedono un’analoga forma di tutela, ma riservata però al Presidente della Repubblica, essendo tali Stati di tipo presidenzialista. Ma è anche vero che in tali Paesi vige ancora attualmente la tradizionale “autorizzazione a procedere“, che se da un lato non costituisce forma di tutela extrafunzionale per i componenti del Governo, dall’altro ne garantisce una certa copertura nel sereno svolgimento dei loro incarichi (come in Danimarca, Germania, Grecia, Islanda, Olanda, Spagna, tra gli altri).

È bene infine ricordare che in questa linea si muoveva anche l’ordinamento italiano, che prevedeva un’analogo istituto eliminato con la legge costituzionale n. 1/1993 a seguito delle ben note vicende di Tangentopoli, che sull’onda delle inchieste giudiziarie (sulla bontà di molte ancora oggi si può discutere) hanno finito per mettere in crisi il sistema stesso della politica, alla mercé della magistratura, come dimostrato da quell’avviso di garanzia del Tribunale di Napoli, emesso nel 1994 in diretta mondiale causando la caduta dell’allora Governo Berlusconi, la cui accusa si è rivelata totalmente infondata (l’assoluzione completa risale al 2005). Come ricorda Tommaso Giupponi, Professore associato di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, «Una soluzione che sembra ancora essere equilibrata, e forse utile anche per il nostro ordinamento». Sicuramente, la specificità della situazione sociale italiana impone una certa cautela, ma questo non significa che la politica debba essere lasciata alla mercé della magistratura, che può intentare procedimenti falsi, inventati, spettacolarizzati (come sembra, allo stato attuale, per l’ormai ex presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, Ottaviano Del Turco), destabilizzando in tal modo l’operato del Governo del Paese: un’anomalia che è stata registrata perfino da osservatori internazionali come il Financial Times! Anche perché, il solito Tribunale di Napoli, che invece di arrestare Bassolino per come ha ridotto la Campania, ha pensato bene di mettere sotto intercettazione Agostino Saccà nel tentativo di incastrare Silvio Berlusconi (intercettazioni che hanno prodotto un volume di 280 pagine e che un uomo come Piero Sansonetti, non di certo un esponente del PdL, ha definito illegali): quando i giornali hanno poi pubblicato che tra tali intercettazioni vi sarebbe stata una conversazione nella quale il Cavaliere raccontava la fellatio ai suoi vantaggi di una ministra (riconosciuta in Mara Carfagna), conversazione assolutamente e totalmente inventata, ci si rende conto di quale sia il pericolo evocato da più parti e minimizzato da chi, come Di Pietro, ama vedere il sangue agli occhi dei magistrati che “perseguitano” i propri avversari politici.

Qui ovviamente si pone la questione politica: che il Lodo Alfano sia stato dettato per includere Silvio Berlusconi, come la famosa “blocca-processi” era scritta per non escluderlo, è evidente. Così come è evidente che «che gli attuali conflitti tra politica e giustizia meritino pacatezza e raziocinio, e non prese di posizione oltranziste assunte da intellettuali che si ritengono a priori, sempre e comunque, dalla parte del “bene”, della moralità, della Costituzione “minacciata”» e che non giovi al sistema Italia ricondurre tutto a referendum pro o contro Berlusconi (dall’appello dei 36 giuristi). D’altronde, chi ha votato centrodestra sapeva bene che una tale norma sarebbe diventata legge (se non lo sapeva invece di mettere crocette alle urne faceva bene a rimanere a casa), ma lo sapevano anche gli elettori del centrosinistra, i quali però invece di fare battaglie su alternative di programma, fanno battaglie anti-/contro qualcuno. Ed è per questo che rimarranno all’opposizione ancora per molto tempo…

EDIT 27/07/08: Giuseppe Di Federico, professore emerito di sistemi giudiziari all’Università di Bologna, intervistato da Il GIornale, ci racconta come ancora una volta, quando si tratta di “salvare” un esponente della sinistra, è la magistratura stessa a correre ai ripari. Insomma, il solito doppiopesismo sinistrorso, del tipo “noi siamo i buoni e facciamo quello che ci pare, voi siete i cattivi e vi dobbiamo eliminare con ogni mezzo”: anche quello della magistratura politicizzata, che a volte sembra proprio agire a comando… Da una segnalazione di Camelot.

Lodo Alfano: Gasparri sugli scudi. MITICO!

luglio 22nd, 2008
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È stato un Maurizio Gasparri verace, forte, impettito, quello che ha parlato questa sera nel dibattito al Senato sul Lodo Alfano, il provvedimento che prevede lo stop ai processi (con il blocco della prescrizione) per le alte cariche dello Stato. In pochi minuti, ha disintegrato tutte le parole dell’opposizione, fondate unicamente sul trito e ritrito concetto dell’antiberlusconismo: il Lodo non va bene perché salva Berlusconi, il Lodo non va bene perché viene fatto passare per legge ordinaria, il Lodo non va bene perché contravviene alla Costituzione, e così via seguitando. Il capogruppo al Senato del PdL si è lanciato in una nutrita serie di citazioni eccellenti, le quali una per una smontavano in serie le argomentazioni dell’IdV e del PD, dimostrando senza ombra di dubbio la legittimità del procedimento in ogni sua parte.

maurizio gasparri

Quando la Finocchiaro ha citato le parole “Tutti sono uguali davanti alla legge“, forse ha dimenticato che evidentemente il concetto della sinistra è “Tutti sono uguali, ma i diseguali sono diseguali“. Imbarazzante quanto avviene negli ultimi giorni che sta colpendo gli esponenti del PD (da Del Turco alle presunte tangenti di Fassino, fino a D’Alema ancora coperto dall’immunità del Parlamento Europeo, lui che chiede a gran voce che Berlusconi si faccia processare: ipocrisia senza tregua!), imbarazzante il loro modo di fare politica, sempre e soltanto teso a criticare l’azione altrui senza portare mai uno straccio di alternativa che sia minimamente credibile e/o praticabile (forse è per questo che non li vota più nessuno?). Ma tutto questo non ci interessa: l’intervento di Gasparri merita di essere visto e rivisto e di rimanere agli annali come dato fondamentale di smontaggio della propaganda sinistrorsa. Presto dunque l’intervento dovrebbe essere reso disponibile online, cercherò quanto prima di inserirlo nel canale TV della Libertà su YouTube. Ogni altra parola diventa vana…


http://it.youtube.com/watch?v=mcMoIu5sqXk

Qui l’iter parlamentare del ddl 903, con tutta la documentazione relativa alle “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato“.

Qui il discorso trascritto del senatore (pdf).


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