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Testamento biologico: testo Calabrò, cosa va e cosa non va

febbraio 16th, 2009
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Il principio cardine su cui si fonda il progetto di legge sul testamento biologico è quello espresso nell’articolo 1 comma 4: “La vita è un bene indisponibile ed inviolabile”. Questo dice la legge italiana.

Nella società moderna invece il significato di vita è profondamente cambiato: pensiamo che ci appartenga come ci può appartenere un qualsiasi altro oggetto, pensiamo di averne la proprietà esclusiva così come abbiamo la proprietà di casa nostra, pensiamo di poterne disporre a nostro piacimento così come disponiamo a nostro piacimento di un qualsiasi manufatto. Alle volte siamo così spocchiosi che ci prendiamo la briga di poter decidere della vita degli altri, e tanto più questi altri sono deboli ed indifesi tanto più travalichiamo quel minimo diritto alla vita proprio di ogni essere umano (anche quando indesiderato, ma guarda un po’!). Eppure non possiamo mettere in vendita la nostra vita su ebay, non possiamo neanche venderla a pezzi, non possiamo istituire su di essa alcuna ipoteca bancaria e non possiamo neanche farne ciò che si vuole, in quanto non siamo padroni di accenderla e spegnerla a nostro piacimento. E tutte le nostre libertà hanno comunque un limite, che è quello stabilito dalle libertà altrui. Però quanti paletti per qualcosa che riteniamo a nostra completa disposizione!

La vicenda di Eluana Englaro è stata particolarmente significativa anche sotto il profilo internazionale perché ha riproposto la oramai annosa questione di fin dove si possa spingere la volontà umana. E non è certo copia-incollando quello che fanno gli altri Paesi, perché fino a prova contraria la società italiana ha il diritto di ordinarsi come meglio crede e non certo sulla base di quanto fanno le altre società (che tra l’altro mica è detto che facciano bene). Certamente il problema non può più essere rimandato: la politica per troppo tempo ha lasciato irrisolto il problema facendo in modo che “l’imperialismo giudiziario” avesse la meglio (la definizione è del filosofo Paolo Becchi). Il tentativo (a mio avviso mal pensato ma comunque inutile visti gli esiti definitivi) di agire via decreto è fallito ed è iniziata la discussione attorno ad un disegno di legge che il Presidente Napolitano (ma un po’ tutti gli Italiani di buona volontà) vuole licenziato come condiviso e non come maggioritario. Il lavoro si svolge per ora attorno al testo Calabrò, il quale presenta pregi ma anche difetti. Esponiamoli brevemente.

  • Si vieta ogni forma di eutanasia e di suicidio assistito (art. 2)
  • È possibile da parte del medico astenersi dal curare il paziente qualora si configuri il caso di “accanimento terapeutico” (art. 3), il quale tuttavia non giustifica l’abbandono del paziente. L’accanimento terapeutico si stabilisce come «trattamento sanitario straordinario, non proporzionato, non efficace o non tecnicamente adeguato rispetto alle condizioni cliniche del paziente»
  • Il paziente deve essere pienamente informato circa il trattamento sanitario cui viene sottoposto. Egli è libero di rifiutarlo e in qualsiasi momento di revocare il consenso precedentemente accordato. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto del medico di agire in scienza e coscienza (cioè in primis secondo etica e deontologia medica) nel caso in cui le condizioni del paziente non permettano di accertarsi circa la sua volontà (art. 4). La dichiarazione del paziente viene acclusa alla sua cartella clinica e ne costituisce documentazione integrante
  • Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) il paziente esprime la sua volontà circa trattamenti sanitari o di fine vita che dovessero attuarsi in un futuro. Si esclude la possibilità di rilasciare dichiarazioni circa eutanasia attiva o passiva. Ugualmente, alimentazione ed idratazione in nessun caso possono essere oggetto di rifiuto (art. 5)
  • La DAT non ha valore né obbligatorio né vincolante, deve essere sottoscritta da un medico e certificata da un notaio. Ha valore massimo di 3 anni ma può essere rinnovata indefinitamente (art. 6)
  • È possibile nominare un fiduciario (art. 7)
  • Il medico può tenere conto della DAT ma non può agire per cagionare la morte del paziente. Il medico può non tenere conto nel parere espresso nella DAT non solo per i casi in cui decida di far prevalere la propria scienza e coscienza, ma anche nei casi in cui ritenesse che le avanzate conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche non siano più corrispondenti a quelle per i quali il paziente ha espresso volontà. Le convinzioni di carattere scientifico e deontologico sono comunque fatte salve per il medico curante anche a fronte della valutazione di un collegio di medici (art. 8 )
  • L’autorizzazione giudiziaria interviene quando, nel caso in cui il paziente non abbia espresso volontà, altri soggetti legittimati ad esprimerla si rifiutassero ingiustificatamente di rilasciare dichirazioni in tal senso (art. 9)
  • Viene istituito un registro nazionale informatico delle DAT, accessibile a chi di competenza (art. 10)

Cosa non va di questo progetto di legge: massimamente l’art. 6. Su questo bisogna concordare con alcuni rilievi dell’opposizione: a cosa serve redigere un testo non vincolante, che per di più ha valore solo per 3 anni? Serve soltanto a far impazzire medici e notai che passeranno tutti i giorni dell’anno a valutare tutte le DAT… Così come configurato, il testo di legge assomiglia ad una di quelle riforme fatte per cambiare tutto affinché non cambi nulla. Oggi grazie ad internet è possibile informare tutti i propri pazienti di ogni scoperta tecnico-scientifica che la comunità internazionale ritiene valida: il limite di una DAT andrebbe dunque innalzato almeno a 10 anni, anche perché non avrebbe senso in un mondo dove i progressi sono sì veloci, ma non così rapidi.
Inoltre il problema dell’alimentazione e dell’idratazione non può essere risolto negando indistintamente a tutti la possibilità di rifiutarla. Benché io sia convinto come tanti medici che tale trattamento non si configuri come terapia (altrimenti è terapia anche il preparato chimico che diamo ai nostri neonati!), è altresì evidente che quando il caso lo richieda, la somministrazione del sostentamento vitale effettuata a mezzo di nutripompe elettriche collegate a sondini di varia natura si possa effettivamente configurare come nutrizione artificiale e dunque almeno in questi casi il paziente possa avere il diritto di rifiutarlo. È ovvio che in tali situazioni bisogna anche stabilire un limite, nel senso che soltanto dopo 10 anni le conoscenze attuali affermano che le possibilità di potersi risvegliare sono veramente ridotte all’osso. Io penso che lo Stato (ovvero le Regioni che hanno il controllo della Sanità) debba garantire a tutti il sostegno nei primi 2 anni di vita (quando si registra il maggior numero di risvegli rispetto alla totalità) ma dopo, nei casi più gravi, lasciare che sia il singolo o chi per esso a decidere. Ovviamente è l’autorità sanitaria a doversi accertare (cosa che non è stata fatta nel caso di Eluana) che il paziente non sia più in grado di essere nutrito per vie naturali (circa il 25% dei pazienti mantiene inalterate le capacità di deglutizione). I casi purtroppo sono veramente tanti, ed un misero comma di legge non può bastare.

Sul piano politico il problema è diverso: come dice Alberoni, di fronte a questioni etico-morali si creeranno sempre schieramenti faziosi che agiranno per evitare il prevalere dell’altro, spesso anche con scontri aspri. Ma a chi giova chiedere il referendum abrogativo per una legge ancora solo in bozze? Per una volta, ha ragione Ferrero quando dice che l’attuale scontro rischia di diventare una lotta tra il “partito della vita” ed il “partito della morte” e come nel 2004 la vittoria del primo sarebbe certa. Ovviamente è altrettanto da nazisti del laicismo parlare di partiti confessionali in Parlamento: i partiti confessionali sono quelli che stabiliscono una linea dall’alto ed obbligano gli aderenti ad agire di conseguenza. I partiti laici (come il PdL), sono quelli che lasciano la libertà di votare secondo coscienza, quindi inutile appellarsi a presunte ingerenze del Vaticano giacché (come ricordava Mentana ad Odifreddi prima di abbandonare Mediaset) ad un cattolico non serve che il Papa ricordi quali sono le cose in cui crede. Poi lui è liberissimo di aderirvi oppure no, ma se lo fa ne ha tutto il diritto, altro che partito di talebani. I talebani sono coloro che contro la volontà popolare che li ha esclusi dal parlamento (comunisti e radicali in primis) vogliono imporre la loro visione della società alla maggioranza: la Costituzione Italiana garantisce il diritto alla comunità cioè al popolo di ordinarsi come meglio crede, e questo contempla il diritto (previsto dal concetto stesso di democrazia) della maggioranza dei cittadini di decidere anche per la minoranza. Già nel 2004 questi signori andavano in giro con le bandiere NO VAT e cosa hanno ottenuto? Non solo che il referendum sulla procreazione assistita abbia visto una vittoria netta dell’area avversaria, ma anche (nel 2008) la loro esclusione dal Parlamento. Segno che il popolo non è più disposto a farsi abbindolare dalle simpatie necrofile di queste persone, ma vuole ragionare e promulgare le leggi che ritiene più giuste.

Per ora mi fermo qui, ma sarà necessario tornare in futuro su questo argomento.


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