Nella seduta n. 45 del 22/07/08, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 903 “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato“. Prende il nome dal Ministro della Giustizia che lo ha scritto, e si tratta di una legge ordinaria d’iniziativa del Governo. Di cosa si tratta lo leggiamo all’art. 1:
Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
Gli artt. 90 e 96 della Costituzione sono l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione e i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (per i quali sono sottoposti alla giustizia ordinaria). Come scritto nell’art. 3, il giudice può in ogni caso acquisire le prove dette “non rinviabili”, la sospensione non è reiterabile né convertibile (art. 4), l’imputato vi può rinunciare (art. 2), e si applica ai processi in ogni loro fase, stato e grado di giudizio (art. 7).
Secondo gli esponenti della sinistra (che in Parlamento sono IdV e PD), ma soprattutto i loro elettori, tale legge contrasterebbe con un altro articolo della Costituzione (art. 3). In realtà, come ha fatto notare lo stesso Presidente della Repubblica, la palese incostituzionalità che presentava l’analogo disegno presentato dal senatore Schifani nel precedente Governo Berlusconi, è stata qui corretta. Per altro, non si pone nessuna differenza nel trattamento giudiziario tra un semplice cittadino ed i suddetti politici: il processo viene soltanto sospeso, e non si tratta in alcun modo di “improcedibilità”, essendo l’imputato giudicabile in ogni momento al termine della sua carica (quindi i concetti di “impunità” o “immunità” sono esclusi). Al termine del mandato, si torna tutti in un’aula di tribunale, non viene riservato alcun trattamento speciale né in termini di condanna né in termini di prescrizione, sospesa come il processo, né in termini di sede civile, giacché le parti civili possono trasferire l’azione in sede civile e vedersi ugualmente riconosciuto il risarcimento anche nel periodo di sospensione del processo penale. Il processo viene soltanto spostato, da tot data a tot data. Punto. A tal proposito, così si esprime la Corte Costituzionale:
Il principio di eguaglianza richiamato dal Tribunale di Milano ha, quindi, il significato di vietare leggi ad personam allorquando le persone prese in considerazione siano effettivamente “eguali”, ma non quello di impedire le opportune diversificazioni. In tale ottica la parte privata osserva che vi sono numerose norme, sia di diritto penale sostanziale sia di diritto processuale penale, nelle quali rileva la condizione soggettiva del destinatario; tra queste ultime vengono ricordate, oltre all’art. 205 cod.proc.pen., l’art. 200 cod.proc.pen. sul segreto professionale e le norme sull’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone. [...] è proprio la suddetta diversità che spiega perché, mentre per le immunità è necessariamente richiesto un collegamento con la funzione esercitata al momento della commissione del fatto, ciò invece non è necessario per la sospensione.
Su questa linea si è mosso anche Alberto Capotosti, che è stato vicepresidente del Csm e presidente della Consulta ed è titolare della cattedra di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, il quale ha definito l’appello di 100 costituzionalisti contro il Lodo Alfano «un’operazione suscettibile di strumentalizzazioni, fornendo una chiave di lettura del contenuto della sentenza della Consulta che invece è molto chiaro: bisogna stare al testo della decisione, come ha fatto correttamente il capo dello Stato». D’altronde, si registra anche l’intervento di 36 costituzionalisti, tra i quali l’ex presidente Annibale Marini, i quali si sono espressi in favore del Lodo Alfano (dal punto di vista tecnico). La domanda dunque sorge spontanea: come si fa a definire incostituzionale una norma (PD e suoi elettori) sulla quale gli esperti si dividono? La Corte, che dovrà analizzare tale legge, darà il parere definitivo, che sembra comunque sarà positivo. Si diceva prima che alcuni rilievi mossi dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 24/2004, sono stati qui accolti:
- i diritti derivanti ex art. 24 della Costituzione
- i diritti del giudice penale ex art. 111 della Costituzione
- l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale, che non ha incarichi politici
- la non reiterabilità della tutela
Rimane aperto il fatto che, come ricorda Mancino (vice-presidente del CSM ma presidente di fatto), questo tipo di norma andrebbe introdotto per via costituzionale onde esserne rafforzato: ma tale via non è esclusiva, avendo la stessa Corte nella sentenza sopra citata dichiarato che «Nel sistema costituzionale non è affatto necessario che tutto ciò che riguarda tali cariche sia regolato con legge costituzionale» e che «la valutazione politica circa l’opportunità che il Presidente del Consiglio ed i Ministri vengano sottoposti a processo penale per i c.d. reati ministeriali non confliggono con la sospensione dei processi per i reati comuni». È infatti su questa base che si muove il diritto costituzionale di Paesi come Grecia, Portogallo, Israele, Francia (tra gli altri), che prevedono un’analoga forma di tutela, ma riservata però al Presidente della Repubblica, essendo tali Stati di tipo presidenzialista. Ma è anche vero che in tali Paesi vige ancora attualmente la tradizionale “autorizzazione a procedere“, che se da un lato non costituisce forma di tutela extrafunzionale per i componenti del Governo, dall’altro ne garantisce una certa copertura nel sereno svolgimento dei loro incarichi (come in Danimarca, Germania, Grecia, Islanda, Olanda, Spagna, tra gli altri).
È bene infine ricordare che in questa linea si muoveva anche l’ordinamento italiano, che prevedeva un’analogo istituto eliminato con la legge costituzionale n. 1/1993 a seguito delle ben note vicende di Tangentopoli, che sull’onda delle inchieste giudiziarie (sulla bontà di molte ancora oggi si può discutere) hanno finito per mettere in crisi il sistema stesso della politica, alla mercé della magistratura, come dimostrato da quell’avviso di garanzia del Tribunale di Napoli, emesso nel 1994 in diretta mondiale causando la caduta dell’allora Governo Berlusconi, la cui accusa si è rivelata totalmente infondata (l’assoluzione completa risale al 2005). Come ricorda Tommaso Giupponi, Professore associato di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, «Una soluzione che sembra ancora essere equilibrata, e forse utile anche per il nostro ordinamento». Sicuramente, la specificità della situazione sociale italiana impone una certa cautela, ma questo non significa che la politica debba essere lasciata alla mercé della magistratura, che può intentare procedimenti falsi, inventati, spettacolarizzati (come sembra, allo stato attuale, per l’ormai ex presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, Ottaviano Del Turco), destabilizzando in tal modo l’operato del Governo del Paese: un’anomalia che è stata registrata perfino da osservatori internazionali come il Financial Times! Anche perché, il solito Tribunale di Napoli, che invece di arrestare Bassolino per come ha ridotto la Campania, ha pensato bene di mettere sotto intercettazione Agostino Saccà nel tentativo di incastrare Silvio Berlusconi (intercettazioni che hanno prodotto un volume di 280 pagine e che un uomo come Piero Sansonetti, non di certo un esponente del PdL, ha definito illegali): quando i giornali hanno poi pubblicato che tra tali intercettazioni vi sarebbe stata una conversazione nella quale il Cavaliere raccontava la fellatio ai suoi vantaggi di una ministra (riconosciuta in Mara Carfagna), conversazione assolutamente e totalmente inventata, ci si rende conto di quale sia il pericolo evocato da più parti e minimizzato da chi, come Di Pietro, ama vedere il sangue agli occhi dei magistrati che “perseguitano” i propri avversari politici.
Qui ovviamente si pone la questione politica: che il Lodo Alfano sia stato dettato per includere Silvio Berlusconi, come la famosa “blocca-processi” era scritta per non escluderlo, è evidente. Così come è evidente che «che gli attuali conflitti tra politica e giustizia meritino pacatezza e raziocinio, e non prese di posizione oltranziste assunte da intellettuali che si ritengono a priori, sempre e comunque, dalla parte del “bene”, della moralità, della Costituzione “minacciata”» e che non giovi al sistema Italia ricondurre tutto a referendum pro o contro Berlusconi (dall’appello dei 36 giuristi). D’altronde, chi ha votato centrodestra sapeva bene che una tale norma sarebbe diventata legge (se non lo sapeva invece di mettere crocette alle urne faceva bene a rimanere a casa), ma lo sapevano anche gli elettori del centrosinistra, i quali però invece di fare battaglie su alternative di programma, fanno battaglie anti-/contro qualcuno. Ed è per questo che rimarranno all’opposizione ancora per molto tempo…
EDIT 27/07/08: Giuseppe Di Federico, professore emerito di sistemi giudiziari all’Università di Bologna, intervistato da Il GIornale, ci racconta come ancora una volta, quando si tratta di “salvare” un esponente della sinistra, è la magistratura stessa a correre ai ripari. Insomma, il solito doppiopesismo sinistrorso, del tipo “noi siamo i buoni e facciamo quello che ci pare, voi siete i cattivi e vi dobbiamo eliminare con ogni mezzo”: anche quello della magistratura politicizzata, che a volte sembra proprio agire a comando… Da una segnalazione di Camelot.





Io non capisco come mai bisogna esser tacciati di esser politicamente schierati se si pretende di avere politici che non siano criminali, corruttori o ex-iscritti a logge segrete con fini eversivi.
il lodo Alfano è una porcata e non riesco proprio a capire come il Presidente della Repubblica abbia potuto firmarlo, non ci vuole un grande costituzionalista per vedere quanto sia pacchianamente anti costituzionale:
Articolo 28 della Costituzione Italiana:
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
La legge va anche contro altri due principi costituzionali: la ragionevole durata dei processi (art. 111), che risulterebbero allungati dalla sospensione, e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112).
Articolo 111 della Costituzione Italiana
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservata,ente della natura e dei motici dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione dlla prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata mpossibilità di natura oggettiva o per effetto di porvata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Articolo 112 della Costituzione Italiana
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Se sei così convinto che sia una porcata anticostituzionale significa che tu pensi che il Capo dello Stato sia un demente e che eminentissimi membri della Corte Costituzionale siano dei cerebrolesi… La qual cosa non è molto differente da quello che pensano i tuoi referenti politici, ma almeno abbiate il coraggio di ammetterlo.
Io credo che il problema in Italia non sia il Lodo Alfano ma la nostra magistratura, quello che combina, il modo in cui interpreta (a cavolo) le leggi, il modo in cui tenta di sovvertire il voto popolare sostituendosi a quell’ameba che è la sinistra. Per voi invece il problema è Berlusconi, il Lodo Alfano e compagnia bella: vorreste uno stato di polizia, in cui tutti sono controllati, con le guardie appizzate con gli orecchi alle porte e la libertà di ogni cittadino oppressa dalle manette e dai falsi ed ipocriti sensi di giustizia…
io sono io, e non sono “voi”,
o “noi”.
Al momento non ho la fortuna di avere referenti politici di alcuna specie.
Dico quello che penso cercando di informarmi il più liberamente possibile.
Detesto la demagogia e chiunque cerchi di impossessarsi delle mie opinioni per difendere o attaccare chicchessia perché la trovo una forma di violenza.
Ho grande rispetto delle istituzioni ma nutro profonda avversione in chi cerchi di piegare le regole a suo piacimento o convenienza.
Per di più il solo nominare uno stato di polizia mi ricorda regimi totalitari sanguinari che ho sempre avversato in tutte le forme, e non permetto a nessuno di interpretare il mio pensiero secondo canoni personali che non appartengono al mio pensare.
Non mi sono mai permesso di dare del demente in pubblico a nessuno, mi permetto semplicemente di nutrire forti, e a parer mio fondati, dubbi sulla opportunità di firmare una simile legge.
Cos’è?
Per la “Ragion di Stato” e la preservazione della stabilità bisogna pure rinunciare al diritto di critica?
Non condivido la scelta del Presidente della Repubblica e per quanto concerne la Corte Costituzionale siamo ancora tutti ad attendere un loro verdetto di costituzionalità che non pare del tutto scontato.
Se si cerca come ben dici di arginare la magistratura donando l’impunibilità a talune cariche significa che il problema si trova altrove.
Ritengo che questa legge, estrapolata dall’attuale piccolo contesto di diatribia politica, sia un pericoloso precedente, precedente perché in situazioni storiche future potrebbe dare un immunità pericolosa a persone che ricoprono cariche di grande responsabilità.
Ogni tanto cerchiamo di uscire dalla dialettica partigiana e cerchiamo di vedere le cose come stanno realmente.
Avresti ragione thurgon se ci trovassimo in un Paese reale: invece qui in Italia la partigianera è all’ordine del giorno. Nel momento stesso in cui la Corte Costituzionale stabilisce che un movimento come Magistratura Democratica deve sparire, poiché un magistrato non deve solo essere imparziale ma anche apparire, e stabilisce dunque che è illegittimo per qualsiasi magistrato esprimere pubblicamente pensieri che possano ricondurlo a qualsivoglia movimento, diventa obbligatorio per un Paese democratico impedire che un giudice schierato utilizzi la sua carica per fare lotta politica.
Ripeto, in un Paese politicamente normale questo non avverrebbe, ma l’Italia non è un Paese normale…
Ecco, su qualcosa siamo daccordo: non siamo in un paese normale.
Sotto un profilo ideologico il tuo discorso potrebbe anche non fare una grinza se i procedimenti a carico di taluni personaggi – e comunque di solito a carico sempre dello stesso – fossero tutti dettati da pregiudiziale politica.
Se così fosse il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe sospendere l’attività di questi magistrati non degni di ricoprire la loro carica in quanto imparziali. E fin qui siamo daccordo, ma in linea di principio impedire che individui si riuniscano in associazioni somiglia più allo stilare liste di proscrizione che a garantire il corretto funzionamento di un organo o una classe lavorativa. Ovvio è che se un movimento si richiami a principi eversivi la musica cambi e non possa esser tollerato.
Poi qui rischiamo di entrare in acque molto paludose, in appunto un paese come il nostro, perché quando un politico viene processato per fatti non strettamente inerenti alla sua attività politica dovremmo essere in grado di saper scindere dalle proprie convinzioni politiche e non farci influenzare dalle proprie e lecite simpatie o antipatie. Perché a me pare che il problema sia molto meno politico di quanto lo si voglia far passare. Non siamo di fronte a un caso Nixon che in pieno watergate riuscì a ottenere il ricusamento e la sostituzione dei magistrati che portavano avanti l’inchiesta nei suoi confronti per “motivazioni politiche” a cui nessuno negli USA credeva, e la storia finì come tutti sappiamo; e qui si parla di presunti reati non commessi durante il proprio mandato.
In una fase storica come la nostra, in piena confusione e con una classe politica (e pure di magistrati) con un bassissimo cerdito di credibilità, pare oltre tutto contro producente proporre salva condotti speciali a chicchesia. Il fatto che poi si leghi all’attualità della cronaca giudiziaria non fa altro che creare ulteriori dubbi sulla leicità del provvedimento.
Ma tutto questo non c’entra niente con le motivazioni per cui mi ero espresso criticamente nei confronti del Lodo Alfano, le mie pregiudiziali erano meramente procedurali e ormai a giorni la Corte Costituzionale si esprimerà.
Ciò non toglie, Simone, che qualunque sia il verdetto si possa spogliare la magistratura della possibilità di schierarsi pubblicamente in politica e continuare a svolgere il proprio ruolo di imparziale magistrato. Ma non sarà facile, perché i Simone Luerti non si esprimevano pubblicamente, ma in salotti privati con i Mastella della situazione.
Un cordiale saluto
Tutto giustissimo ed in parte condivisibile, bisognerebbe saper compenetrare le due cose: che i politici debbano avere una “tutela legale” nei confronti della magistratura non è una invenzione di Berlusconi, è una cosa che esiste in mezzo mondo, e che venne confermata dalla sentenza della Corte che pur bocciò il Lodo Schifani, la quale disse che benché i cittadini siano tutti uguali, alcuni di essi vanno tutelati in modo particolare. In Italia è stata tolta dopo i fatti di tangentopoli, e forse è stato giusto così, ma non è possibile vivere in un Paese dove un giudice basta che si sveglia male la mattina, fa partire un procedimento contro un nemico politico e questi è costretto a dimettersi, salvo poi scoprire che quel procedimento era inventato di sana pianta. Ripeto, questo è già successo in Italia nel 1994; proprio l’altro ieri è stato condannato a pagare 750 milioni di euro di risarcimento a De Benedetti pur se per lo Stato e la magistratura non è colpevole perché prescritto (il che non implica in assoluto che sia innocente, ma neanche che sia colpevole). In una situazione straordinaria ci vogliono rilievi straordinari: tutto però deve essere perfettamente legale, quindi se la Corte Costituzionale rileverà ancora una volta dei vizi di forma come fu a suo tempo, è giusto che lo bocci. Ma anche nel dibattito, invece di muoversi su un piano meramente legale, ci si muove su un piano di scontro politico che non giova a nessuno: quindi spero che se la Corte approverà il Lodo non si scenda in piazza a gridare alla dittatura, come purtroppo succederà con i soliti Di Pietro e compagnia cantante. Che Berlusconi sia il nemico che la sinistra cerca di abbattere da 15 anni utilizzando tutti i mezzi leciti e soprattutto illeciti è sotto gli occhi di tutti: qualcosa bisogna pur fare, tenendo presente che si può rinunciare al Lodo e che comunque, in ogni caso, esso in alcun modo ed in alcun caso eviterà al Presidente eletto il giudizio di un tribunale.
Sinceramente io avevo commentato questa notizia per esprimere i miei dubbi sulla costituzionalità del cosiddetto Lodo Alfano. E a quanto leggo dalle motivazioni date fin ora sommariamente della sua dichiarata illegittimità, oltre alle macroscopiche violazioni della Carta Costituzionale che avevo menzionato nel mio primo post, i giudici hanno ora calato anche il carico: la violazione all’art.138, ovvero la necessità di ricorrere ad una legge costituzionale e non ad una ordinaria.
Per cui le mie preoccupazioni non erano tanto quelle dell’imputato per cui si è cercato di sospendere momentaneamente i processi in atto, ma per il pericolosissimo precedente che si veniva a creare.
Bisogna anche sforzarsi di vedere le leggi scisse dall’attuale (e desolante) piano politico. E che forse una legge che tuteli talune cariche dalle possibili delazioni altrui potrebbe anche essere presa in considerazione, ma SOLO all’interno delle regole che coordinano il nostro stare insieme come società.
Se il Presidente del Consiglio reputa di esser stato ingiustamente attaccato si difenderà come gli altri nelle aule di tribunale e continuerà a ricoprire le proprie funzioni come già più volte ha fatto dopo la non abrogazione delle leggi Maccanico e Pecorella senza rimettere il proprio mandato.
Non voglio entrare nel merito delle sue situazioni legali, perché a leggere gli atti ho un’opinione molto decisa e ben argomentabile, ma non è questa la sede.
Che piaccia o meno, vorrei però ricordare che in Italia siamo ancora una Repubblica Parlamentare e NON in una Repubblica Presidenziale. Per cui anche se qualora il Presidente del Consiglio dovesse dimettersi o fosse obbligato a farlo perché sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, il Presidente della Repubblica NON è chiamato a sciogliere le Camere. Infatti la maggioranza PARLAMENTARE potrebbe e DOVREBBE indicare al Presidente della Repubblica un altro Presidente del Consiglio (che so… Letta, Tremonti, Micciché, Fini; magari non Dell’Utri) e governare fino alla fine del mandato elettorale.
Ma come ben dicevi qualche giorno fa “l’Italia non è un Paese normale”, per cui penso che da stasera sentiremo un sacco di strafalcioni sia da destra che da sinistra.
Caro thurgon, la tristezza è proprio quella: che al di là di tutto da oggi sentiremo strafalcioni da destra e da sinistra (già Bossi e Donadi hanno fatto la loro parte) e verrà ancora dilazionato il ritorno ad una politica reale e pienamente attenta alle esigenze dei cittadini e del Paese. Non ho mai ritenuto comunque il Lodo come la conditio sine qua non per il governo del Paese: gli elettori a schiacciante maggioranza hanno votato Berlusconi prima che ci fosse il Lodo, conoscendo la sua situazione giudiziaria, ed hanno continuato a sostenerlo e a votarlo dopo il Lodo e conoscendo la sua situazione giudiziaria. Quindi si deve andare avanti fino al 2013 con l’imperativo, adesso più forte di prima, di fare ancora più fatti.
Per eventualmente commentare la decisione della Consulta invito a spostarsi sull’apposito topic, che verrà presto arricchito con l’analisi delle motivazioni che hanno portato a questa sentenza senza margini di replica.